Misure in contrasto alla diffusione del CORONAVIRUS - Comune di Gambettola (FC)

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Misure in contrasto alla diffusione del CORONAVIRUS

 

Aggiornamento del 20 settembre 2021

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (decreto-legge).

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Di seguito le principali previsioni.

- Lavoro pubblico

È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche. 

L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

- Cariche elettive 

L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. 

Organi costituzionali

Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.

Lavoro privato

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. 

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Tribunali

Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

Revisione misure di distanziamento

Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.

- Sostegno allo sport di base

Il provvedimento interviene, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza pandemica, anche sul settore sportivo. In particolare:

1.a sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

2.a garanzia del diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore;

3.a incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport. 

Inoltre le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

 

Aggiornamento del 23 luglio 2021

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni, autorizzando la formazione del decreto di prossima adozione. Ecco cosa cambierà dal 6 agosto:

- Green Pass

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di: certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) oppure effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso

Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi

Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

Sagre e fiere, convegni e congressi;

Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

Concorsi pubblici;

Zone a colori

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall'entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:

il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19, 

il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Si resta in zona bianca 

Le Regioni restano in zona bianca se: 

a. l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive

b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla.

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla

a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive

il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

Da giallo ad arancione

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

Da arancione a rosso

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

- Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. 

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. 

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

- Misure per gli eventi sportivi

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni: 

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. 

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. 
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

- Fondo discoteche

È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

Tamponi a prezzo ridotto

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

 

Aggiornamento del 14 giugno 2021

Da lunedì 14 giugno Emilia-Romagna in zona bianca

Ecco la sintesi alcune informazioni, e il link della Regione Emilia-Romagna che contiene tutte le informazioni. 

A chi si trova in zona bianca sono consentiti i seguenti spostamenti:

-senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca;

-senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

-verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate.

È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla.

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi (vedi voce "Certificazioni verdi"), a meno che non siano giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, oppure rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Costituiscono certificazione verde:

-certificato comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (validità 9 mesi);

-certificato comprovante l'avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);

-certificato comprovante lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi);

-effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2 (validità 48 ore).

È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono esclusi:

-le persone che stanno svolgendo attività sportiva;

-i bambini di età inferiore ai sei anni;

-le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Si fa presente che le maschere ffp2 e ffp3 dotate di valvola espiratoria sono protettive per chi li indossa ma, permettendo l’uscita libera e non filtrata dell’espirato, non proteggono le persone circostanti. Quindi, al fine di una protezione anche delle persone circostanti, vanno utilizzate le maschere ffp2 e ffp3 senza valvola; nel caso di utilizzo di quelle con valvola espiratoria è necessario indossare in aggiunta una mascherina chirurgica.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
In zona bianca i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande sia all'aperto che al chiuso, senza limiti orari legati agli spostamenti.

Fino al 21 giugno il consumo al tavolo al chiuso è consentito ad un massimo di 6 persone per tavolo, salvo che siano tutte conviventi. 

Le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).

Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.  

Sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi.

A questo link tutte le informazioni 

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus?fbclid=IwAR3hpUjm32lLIm85yEhcrzl3ZKg1EvXXOdI5x6CgUmLdGoYTJ_bJ9_ANhsY

 

Aggiornamento del 27 aprile 2021

Emilia-Romagna in zona gialla dal 26 aprile.

Il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 aggiorna le misure in vigore sul territorio nazionale: dal 1° maggio al 31 luglio 2021 si applicano le disposizioni già definite nel DPCM del 2 marzo 2021 come integrate dal DL.

Il DL ripristina le zone gialle a partire dal 26 aprile 2021 e consente gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla.
Istituisce la certificazione verde per gli spostamenti da e verso zone arancioni o rosse.
L'ordinanza del Ministero della salute del 23 aprile 2021 assegna l'Emilia-Romagna alla zona gialla da lunedì 26 aprile 2021.

Le misure:

Dal 26 aprile e fino alla fine dell'anno scolastico 2020-2021 è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementare) e della scuola secondaria di primo grado (medie).
In zona gialla le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica affinchè sia garantita l'attività didattica in presenza al 70 per cento della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza.
Sono consentite le attività di servizi alla persona come parrucchieri e barbieri.
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l'autodichiarazione.
È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, in ambito regionale, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
Dal 26 aprile 2021, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.
Ogni tavolo può ospitare un massimo di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi.
Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle 18.
Fino al 1° giugno è comunque consentita la ristorazione con asporto fino alle ore 18 per i bar (esercizi con codice ATECO 56.3) e fino alle 22 per i ristoranti.
Consentito il mercato ambulante
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.
Dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità al protocollo regionale.
Dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità al protocollo regionale
L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento
FAQ della Regione 

 

Aggiornamento del 16 aprile 2021

Emilia-Romagna in zona arancione dal 12 aprile.

Fino al 30 aprile 2021 in zona arancione è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementare) e della scuola secondaria di primo grado (medie).

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica affinchè sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

Sono consentite le attività di servizi alla persona come parrucchieri e barbieri.

E' consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00.

Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Sospesi i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). È sempre consentita la ristorazione e la vendita di bevande con consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Torna il mercato ambulante.

Sospeso l’accesso a mostre, musei e altri istituti o luoghi di cultura ad eccezione delle biblioteche, i cui servizi sono offerti su prenotazione.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento.

Scarica l'Ordinanza del  Ministero della Salute.

 

Aggiornamento del 16 Marzo 2021

Da lunedì 15 marzo e per i successivi 15 giorni, tutta la regione Emilia Romagna è in zona rossa. Stop nidi e materne, DaD al 100% in tutte le scuole, chiusi negozi non essenziali. Spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o necessità e con autocertificazione.

Con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, tutta la Regione Emilia-Romagna è dichiarata zona rossa a partire da lunedì 15 marzo per un periodo di 15 giorni.

L’ingresso nella fascia di rischio più alto comporta, in tutto il territorio regionale, la didattica a distanza al 100% per le scuole di ogni ordine e grado fino all’Università, la chiusura di asili nido e materne e le limitazioni sugli spostamenti – se non per motivi di lavoro, salute o necessità – anche all’interno del proprio Comune, insieme al divieto di fare visite a parenti e amici. E poi, ancora, stop alle attività commerciali ad eccezione di quelle essenziali come farmacie, parafarmacie, negozi di vendita di alimentari, edicole e altre specifiche categorie, e chiusura delle attività di servizi alla persona, come parrucchieri e barbieri.

Misure per il periodo di Pasqua

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Per ulteriori informazioni:

MISURE IN VIGORE IN EMILIA ROMAGNA

scarica i documenti:

Modulo autocertificazione

Ordinanza Ministeriale - 12 marzo 2021

Ordinanza Regione E-R - 6 marzo 2021

 

Aggiornamento del 5 marzo 2021

Pubblicato il nuovo DPCM con misure di contrasto all'epidemia da Covid 19 in vigore dal 6 marzo al 6 aprile

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.

ZONE BIANCHE

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.
SCUOLA

Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

1.nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;

2.nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;

3.nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

SERVIZI ALLA PERSONA

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.

A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

TAVOLO DI CONFRONTO CON LE REGIONI

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

Sul sito del Governo italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri è possibile scaricare il testo del decreto

 

Aggiornamento del 4 marzo 2021

DA LUNEDI' 8 MARZO A DOMENICA 21 MARZO TUTTA LA ROMAGNA IN ZONA #ROSSA. Tutti i Comuni della Romagna in zona rossa a partire da lunedì 8 marzo. La relativa ordinanza sarà firmata tra domani e dopodomani.

Di seguito i principali provvedimenti relativi alle zone rosse:

SPOSTAMENTI

- Vietati tutti, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o ragioni di salute.

-È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

ISTRUZIONE

- Sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia (0 – 6) e quelle delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

-Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni speciali, garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

- Sospesa la frequenza delle attività delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo il proseguimento di tali attività a distanza.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

- Sospese le attività commerciali al dettaglio.

- Restano aperte quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

-Chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

-Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

SERVIZI DI RISTORAZIONE

- Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

- Consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i bar (e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito solo fino alle 18.

SERVIZI ALLA PERSONA

-Consentiti solo quelli di lavanderia, tintoria, pompe funebri.

-Sospesi quelli di parrucchieri, barbieri, tatuatori, centri estetici e simili.

MOSTRE/MUSEI/BIBLIOTECHE

- Sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

-Nelle biblioteche i servizi sono offerti su prenotazione.

- Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

ATTIVITÀ MOTORIA E ATTIVITÀ SPORTIVA

- Anche se svolte in centri sportivi all'aperto, sono sospese tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

- Sospesi lo svolgimento degli sport di contatto, le attività formative di avviamento relative agli stessi nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

- Sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

-Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina.

-Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

ULTERIORI AGGIORNAMENTI SARANNO DISPONIBILI SUL SITO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA: https://www.regione.emilia-romagna.it/

 

Aggiornamento del 2 marzo 2021

Da martedì 2 marzo entra in vigore la zona arancione scuro.

Pubblichiamo di seguito qualche ulteriore informazione sulle misure previste nel provvedimento.

-No agli spostamenti, anche all’interno del proprio comune, e anche per visite a parenti e amici, se non per motivi di salute, lavoro e comprovate necessità;

-Didattica esclusivamente a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado e per l’Università, mentre rimarrà in presenza per i servizi educativi 0-3 anni e le scuole d’infanzia;

-Non vengono invece sospese le attività economiche, nei limiti delle regole consentite in fascia arancione, comprese quelle per i servizi alla persona.

Di seguito le #FAQ pubblicate sul sito della Regione Emilia-Romagna:

-Posso andare a far visita a parenti/amici?

No. Gli spostamenti sono vietati sia in entrata che in uscita dai territori dei comuni, nonché all’interno dei comuni stessi, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Quindi no, non è possibile, salvo le situazioni di necessità, come accudire o assistere un parente, amico o conoscente. Non sono consentiti nemmeno gli spostamenti verso le abitazioni private. Né sono consentiti gli spostamenti in altri comuni degli abitanti di quelli con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

-Posso andare a fare shopping nei negozi? Se sì, in quali?

E’ possibile l’acquisto di beni, servizi e utilità, essendo le attività economiche consentite, così come avviene in zona arancione.

-Posso fare una passeggiata con mio figlio?

E’ possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. In tale contesto, una passeggiata col figlio è possibile, in prossimità della propria abitazione.

-Posso fare attività fisica? Se sì, dove?

Sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, così come l’attività sportiva svolta nei centri sportivi all’aperto. Resta consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto.

-Posso andare dal parrucchiere/estetista (nel mio comune e al di fuori)?

Sì, nel proprio comune. In un altro comune se il servizio non è presente nel proprio.

-Gli spostamenti dei nonni che devono accudire i nipoti in DAD sono consentiti?

Sì, gli spostamenti per ragioni di cura sono sempre consentiti.

-Posso uscire dal mio comune per ritirare l’asporto nel comune confinante, se quel tipo di esercizio non è presente nel mio comune?

Sì.

-Posso spostarmi nel comune confinante per raggiungere un negozio/servizio non presente nel mio?

Sì, è possibile.

-Posso andare nella mia seconda casa (anche dentro lo stesso comune)?

Sì, ma per ragioni di necessità (manutenzione, ecc.).

-Posso ritirare colazione/caffè d'asporto?

Sono consentite le attività economiche, comprese quelle di servizio alla persona (parrucchiere, estetista, ecc.), permesse nelle zone arancioni del Paese. I bar possono fare attività da asporto dalle 5 alle 18.

-Posso portare mio figlio al parco?

No, l’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione Gli atleti agonisti che devono partecipare a manifestazioni di preminente interesse nazionale riconosciute dal Coni possono continuare gli allenamenti?

Sì.

-È consentito l’uso della bicicletta?

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. Dalle 5:00 alle 22:00 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all’aperto nel rispetto del distanziamento di 2 metri.

È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. Inoltre, come specificato nelle FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri, è possibile sia in zona arancione che rossa, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Ulteriori info: https://www.regione.emilia-romagna.it/.../zona-arancione...

Scarica l'Ordinanza Regione Emilia Romagna n.23 del 01/03/2021

 

Aggiornamento del 21 dicembre 2020

NUOVO DECRETO LEGGE PER LE FESTIVITA':

Il nuovo Decreto Legge prevede il blocco degli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio e l'alternarsi di zona rossa e zona arancione nei giorni delle festività natalizie. Ecco la sintesi delle disposizioni più importanti. 

 

Nuovo Decreto Legge per le festività

ZONA ROSSA: 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre; 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio

-Visite a parenti e amici - anche fuori dal comune (ma non dalla regione) - dalle 5:00 alle 22:00 per un massimo di 2 persone, una volta al giorno e in una sola abitazione. Figli minori di 14 anni, persone disabili e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio

-Spostamenti fuori Regione per motivi di lavoro, salute e necessità;

-Sport e attività motoria solo nei pressi della propria abitazione e solo in forma individuale;

-Negozi e centri estetici chiusi;

-Bar e ristoranti aperti per il solo asporto dalle 5:00 alle 22:00, consegne a casa h24;

-Supermercati, alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchiere e barberie aperte;

ZONA ARANCIONE: 28, 29 e 30 dicembre; 4 gennaio

-No visite a parenti e amici;

-Spostamenti solo all’interno del proprio comune e dai piccoli comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30 km senza poter andare nei comuni capoluoghi di provincia;

-Bar e ristoranti solo asporto dalle 5:00 alle 22:00, delivery h24;

-Negozi e centri estetici aperti fino alle 21:00

 

Aggiornamento del 07 dicembre 2020

Firmato il DPCM in vigore dal 4 dicembre

Nelle aree gialle bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie ecc. saranno aperti sempre a pranzo, anche a Natale e Santo Stefano, dalle 5 alle 18, tutti i giorni. In ogni tavolo potranno sedersi al massimo 4 persone se non sono tutte conviventi. Dopo le 18 è vietato consumare cibi o bevande per strada. Nelle aree arancioni e rosse, invece, non cambia nulla: bar, ristoranti, pizzerie, ecc. saranno aperti dalle 5 alle 22 solo per asporto, ma sarà sempre possibile la consegna a domicilio.

Alberghi e hotel rimangono aperti in tutta Italia, ma il 31 sera, cioè a Capodanno, non sarà possibile organizzare veglioni o cene, proprio per scongiurare possibili situazioni di maggior rischio contagio. I ristoranti degli alberghi chiuderanno alle 18 e dopo quell’ora sarà consentito solo servizio in camera.E per quanto riguarda i negozi? Il Governo ha stabilito che dal 4 dicembre al 6 gennaio potranno rimanere aperti fino alle 21. Ma dal 4 dicembre al 15 gennaio nei giorni festivi e prefestivi nei centri commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi, edicole e vivai.

Rimane in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5, l'ultimo giorno dell'anno invece sarà in vigore dalle 22 alle 7. 

Il Decreto legge sugli spostamenti durante le vacanze
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i predetti divieti."

LEGGI DPCM 3 DICEMBRE

LEGGI  ALLEGATI

 

Aggiornamento del 23 novembre 2020

NUOVA ORDINANZA REGIONALE N. 218 DEL 20/11/2020

LEGGI ORDINANZA

 

Aggiornamento del 16 novembre 2020

Covid, Emilia-Romagna in zona arancione. In vigore anche l'ordinanza regionale.

Spostamenti consentiti solo all’interno del proprio comune di residenza, mentre sono vietati quelli verso altri comuni e quelli in entrata e uscita dalla regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute, studio o necessità. Con la raccomandazione di evitare gli spostamenti non necessari anche all’interno del proprio comune. Chiusi i ristoranti e le altre attività di ristorazione (bar, pub, gelaterie, pasticcerie): per loro resta consentita la sola vendita da asporto, dalle 5 alle 22, mentre le consegne a domicilio non hanno limiti d’orario. Sono le nuove misure, in aggiunta a quelle già in vigore, che scatteranno in Emilia-Romagna da domenica 15 novembre e per almeno due settimane dopo l’ordinanza firmata in serata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che prevede l’inserimento della regione in zona arancione, sulla base della valutazione dei parametri relativi al livello di rischio e allo scenario epidemico effettuata dal Comitato tecnico scientifico e dalla Cabina di regia nazionale. L’Emilia-Romagna passa dunque da zona gialla, a rischio moderato, a zona arancione, a rischio elevato, nella quale si applicano misure più restrittive a tutela della salute pubblica e per frenare il contagio da Coronavirus. Si tratta di quella intermedia rispetto alla terza, la rossa (rischio massimo). Suddivisione decisa dal Governo con il Dpcm del 3 novembre scorso, che individua appunto tre aree di rischio, con l’attuazione di provvedimenti diversi a seconda delle singole fasce. Da sabato 14 in vigore anche la nuova ordinanza regionale: prevarranno le misure più restrittive Resta valida l’ordinanza regionale adottata ieri dal presidente Stefano Bonaccini, d’intesa col ministro Speranza, che entra in vigore domani, sabato 14 novembre. Contiene misure che puntano ad evitare soprattutto assembramenti e situazioni a rischio contagio. Rispetto a quelle previste dall’ingresso in zona arancione, prevarranno le misure maggiormente restrittive. Sulla base dell’ordinanza regionale, quindi, da domani bisognerà rispettare anche regole non previste in zona arancione, a partire dal fatto che nei giorni prefestivi e festivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, sempre fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Lo stesso avverrà con le seguenti misure: uso obbligatorio della mascherina sempre, non appena fuori di casa; attività sportiva e motoria preferibilmente in parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, mentre non sarà possibile nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate; l’ingresso di un solo componente per nucleo familiare negli esercizi di vendita di generi alimentari; lo stop ai mercati comunali in assenza di regole precise di sicurezza fissate dai Comuni; la sospensione delle lezioni di ginnastica, canto e strumenti a fiato nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Tutte le misure in vigore in Emilia-Romagna, le informazioni e le risposte alle domande più frequenti (FAQ), in aggiornamento continuo, sul portale della Regione, nella sezione dedicata al Covid: https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus 

LEGGI ORDINANZA del 13/11/2020

SCARICA AUTOCERTIFICAZIONE per circolare

 

Aggiornamento del 13 novembre 2020

ORDINANZA REGIONALE N.216 DEL 12/11/2020

Nuova ordinanza del presidente della Regione: misure ulteriormente restrittive per evitare assembramenti e situazioni a rischio. Valide da sabato 14 novembre al 3 dicembre.

- La mascherina dovrà essere indossata sempre, fin dal momento in cui si esce di casa.

- Nei giorni prefestivi e festivi chiuse le medie e grandi aree di vendita, compresi tutti i complessi commerciali, con le sole eccezioni di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie e edicole

- Nei giorni festivi si aggiunge lo stop ad ogni attività di vendita. E rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.

- Nei negozi e in qualsiasi esercizio di vendita potrà entrare un solo componente per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di 14 anni.

- L’ordinanza prevede lo stop ai mercati comunali settimanali a meno che non vi siano Piani dei Comuni che prevedano regole di specifiche (perimetrazione, varchi di accesso e uscita distinti, sorveglianza pubblica o privata sull’applicazione delle regole di distanziamento e sicurezza). Il Comune di Gambettola sta valutando le misure da mettere in atto per consentire il mercato settimanale.

- La consumazione di alimenti e bevande è sempre vietata in area pubblica o aperta al pubblico. Dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione può avvenire solo da seduti fuori e dentro i locali, e in posti “regolarmente collocati” (va ricordato che dalle 18 alle 5 di mattina l’attività dei locali è sospesa in base all’attuale DPCM del Governo).

- La vendita con consegna a domicilio è invece sempre consentita e viene “fortemente raccomandata”.

- L’attività sportiva e motoria dovrà avvenire preferibilmente nelle aree verdi e periferiche, rimanendo sempre distanziati, e comunque non si potrà fare nei centri storici delle città e nelle aree affollate.

- Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado vengono sospese le lezioni di ginnastica, di canto e con strumenti a fiato, considerate a rischio elevato. La misura è stata prudenzialmente inserita in attesa di ulteriori indicazioni dal Comitato tecnico scientifico nazionale.

LEGGI ORDINANZA

 

Aggiornamento del 05 novembre 2020

FIRMATO IL DPCM 3 NOVEMBRE 2020

Da venerdì 6 novembre fino a giovedì 3 dicembre sarà in vigore un nuovo DPCM. Il Ministero della Salute ha inserito l’Emilia-Romagna nella ZONA GIALLA, a rischio moderato. Ecco, in sintesi, le misure in vigore da venerdì sul territorio regionale:

- Limitazione alla circolazione dalle 22 alle 5, ad eccezione di ragioni di lavoro, necessità e salute da provare con apposita autocertificazione.

- Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori.

- Capienza ridotta al 50% per il trasporto pubblico non scolastico.

- Chiusura di musei, biblioteche, mostre e sale giochi.

- Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e pre festivi, ovvero nei week-end (a eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi, generi alimentari).

- Sospensione di tutti i concorsi pubblici.

- I bar e i ristoranti dovranno chiudere alle 18, rimangono consentiti l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limitazioni.

- Sono consentiti gli spostamenti in tutta la regione ed è consentito l’accesso ai parchi.

LEGGI il DPCM

 

Aggiornamento del 03 novembre 2020

Nuova ordinanza Regionale del 26 ottobre 2020

La Regione recepisce il nuovo Dpcm del Governo che alza al 75% la percentuale minima di didattica a distanza alle scuole superiori. Anche in Emilia-Romagna, quindi, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all’interno delle classi per non meno appunto del 75% delle attività. È quanto prevede un’ordinanza alla firma del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in vigore da domani, 27 ottobre, e fino al prossimo 24 novembre, che nell’introdurre la quota minima possibile di lezioni on line da remoto alle superiori precisa che andrà garantito il diritto alla didattica in presenza agli alunni con disabilità. Oltre a raccomandare l’applicazione dell’attività didattica in presenza prioritariamente nelle classi prime e quinte, rispettivamente alle prese col primo anno e con l’anno dell’esame di Maturità. Entro 2 giorni dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza, le istituzioni scolastiche definiscono in autonomia le modalità di attuazione della didattica a distanza prevista. L’orario di ingresso alle lezioni verrà definito in seguito a un incontro del Coordinamento regionale e locale sulla scuola, così come definito dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (il cosiddetto "Piano scuola"). Inoltre, nell’ordinanza è “fortemente raccomandato” l’utilizzo della mascherina in aula all’interno di tutte le classi della scuola primaria di secondo grado (elementari) e della scuola secondaria di primo grado (medie) - dove è confermata la modalità in presenza in aula per tutti gli studenti - e secondo grado (superiori). Formazione professionale: garantita l’attività laboratoriale. Per ciò che riguarda la formazione professionale, per garantire l’erogazione delle attività pratiche e laboratoriali che contraddistinguono l’offerta, possono proseguire in presenza i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) approvati dalla Regione e realizzati dagli Enti di formazione professionali accreditati. Le attività teoriche d’aula si svolgono ricorrendo anche alla didattica digitale integrata modulando ulteriormente, dove necessario, la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni e dei gruppi classe. Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio che prevedano trasferte, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dagli Enti di formazione professionale accreditati, fatte salve le attività di stage/tirocinio curricolare. Anche in questo caso, è fortemente raccomandato l’utilizzo della mascherina all’interno di tutte le classi.

LEGGI ORDINANZA

 

Aggiornamento del 26 ottobre 2020

FIRMATO IL DPCM 24 OTTOBRE 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 24 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. I provvedimenti rimarranno in vigore fino al 24 novembre 2020 incluso. Ecco la sintesi dei provvedimenti principali:

Bar e ristoranti
Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

Scuola
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9. 

Bus e metropolitane
È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 

Spostamenti liberi tra le Regioni
La raccomandazione sugli spostamenti rimane generica, è stato eliminato il riferimento ai movimenti fuori dal Comune e dunque è sempre consentito anche lo spostamento tra Regioni. Nel Dpcm è scritto: «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

Piscine e palestre
«Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento».

Giochi, cinema, teatri
«Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto».

I negozi
«Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio».
Qui sotto è disponibile la versione integrale del documento.

LEGGI il DPCM

 

Aggiornamento del 20 ottobre 2020

DPCM 18 OTTOBRE 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. 

LEGGI il DPCM

 

Aggiornamento del 19 ottobre 2020

ORDINANZA REGIONALE DEL 17 OTTOBRE 2020

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, e quelle di ristorazione, consentite solo dalle 6 del mattino alla mezzanotte con consumo al tavolo. E dalle 6 del mattino fino alle 21 in assenza di consumo al tavolo.

Inoltre, la consumazione sul posto o nelle adiacenze il punto vendita di alimenti e bevande da asporto vietata dopo le 21 e fino alle 6 del giorno seguente (mentre la vendita può avvenire senza limiti di orari).

E’ quanto precisa una ordinanza firmata dal presidente della Regione, che recepisce quanto stabilito dal DPCM del Governo 13 ottobre, Decreto nazionale che impone la chiusura delle suddette attività alla mezzanotte o alle 21, e lo stop al consumo sul posto di alimenti e bevande da asporto, non impendendo però sulla carta la ripresa delle medesime attività nei minuti o nelle ore successive.

L’ordinanza regionale esclude invece questa possibilità:

Il provvedimento è valido in Emilia-Romagna da oggi 17 ottobre e fino al 13 novembre (data fino alla quale rimarrà in vigore il DPCM). Le misure in esso previste non si applicano agli esercizi situati lungo le autostrade, negli interporti e nelle aerostazioni.

LEGGI L'ORDINANZA

 

Aggiornamento del 14 ottobre 2020

FIRMATO IL DPCM 13 OTTOBRE 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. Tra i provvedimenti figurano la sospensione delle gite scolastiche, delle feste private e degli sport di contatto a livello amatoriale, il divieto di sostare davanti a bar e ristoranti dopo le 21.

- DPCM 13 OTTOBRE

- ALLEGATO AL DPCM 13 OTTOBRE

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' DEL DPCM IN VIGORE DAL 14 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE

-MASCHERINE: OBBLIGATORIO averle sempre con sé e indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione di luoghi o circostanze in cui vi sia una condizione continuativa di isolamento rispetto a persone non conviventi. FORTEMENTE RACCOMANDATO usarle anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. ESCLUSI DALL’OBBLIGO: tutti coloro che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina
-FESTE PRIVATE: Sono vietate feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, salvo quelle conseguenti cerimonie civili o religiose con al massimo 30 partecipanti. Per le feste nelle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare di ricevere più di sei persone non conviventi.
-SERVIZI DI RISTORAZIONE E BAR: Ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie potranno stare aperti fino alle 24 con consumo al tavolo e fino alle 21 senza consumo al tavolo. La ristorazione con consegna a domicilio è consentita, ma è vietato consumare nel posto o nelle vicinanze dopo le 21.

-SPORT DI CONTATTO: Sono vietate le gare, le competizioni e tutte le attività relative agli sport di contatto come calcetto e basket aventi carattere amatoriale.
-EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE: E' consentita la presenza del pubblico per una percentuale massima del 15% rispetto alla capienza totale, ma non superando i 1000 spettatori per manifestazioni all'aperto, 200 per quelle al chiuso. Sono obbligatorie la prenotazione e l'assegnazione preventiva del posto, la distanza di un metro per in non congiunti, l'obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'uso di mascherine.
-GITE SCOLASTICHE: Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, tutte le gite scolastiche e le uscite a fini didattici. Sono invece consentiti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio.
-MANIFESTAZIONI e ASSEMBLEE PUBBLICHE: Sono consentite se svolte in forma statica con relativo distanziamento.
-SPETTACOLI CONCERTI, CINEMA E TEATRO: Sia all'aperto che al chiuso sono consentiti con posti a sedere preassegnati e distanziati, per un numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e 200 spettatori per spettacolo in luoghi chiusi.
-DISCOTECHE: Sono ancora sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

-FIERE: Sono consentite le fiere e i congressi con appositi protocolli di sicurezza e personale qualificato d'ausilio.

 

Aggiornamento del 08 ottobre 2020

NUOVO DPCM DEL 7 OTTOBRE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto-Legge che introduce misure urgenti connesse con la proroga al 31 gennaio 2021 della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

La vigenza del D.P.C.M. del 7 settembre 2020 viene estesa fino al 15 ottobre, ma si introduce l'OBBLIGO di portare sempre con sé la MASCHERINA.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere infatti indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto.

Si fa eccezione, sia al chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali e le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Dagli obblighi di portare le protezioni restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità e le persone che svolgono attività sportiva.

 

Aggiornamento del 08 settembre 2020

L’ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, ieri 7 settembre, approva le nuove linee guida per cinema, circhi e spettacoli dal vivo, che sostituiscono le precedenti. Il numero massimo degli spettatori dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento (se possibile anche con percorsi separati per l’entrata e per l’uscita), e assicurare il distanziamento interpersonale garantendo almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (sia frontalmente che lateralmente), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento individuale (ad esempio familiari, congiunti, ecc).

All’aperto, gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dal posto a sedere assegnato, incluso il momento del deflusso; al chiuso la mascherina va tenuta anche durante lo spettacolo, avendo cura di rimetterla immediatamente dopo l’eventuale consumazione di cibi o bevande.

Oltre a fornire informazioni, segnaletica e cartellonistica chiare e multilingue delle disposizioni cui gli spettatori devono attenersi, i gestori, sempre per evitare gli assembramenti, potranno promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi). La postazione dedicata alla cassa e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

Le nuove linee guida disciplinano anche le produzioni liriche, sinfoniche e musicali tra cui no a uso spogliatoi promiscui, distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i professori d’orchestra e i musicisti, 1,5 metri per gli strumenti a fiato, 2 metri tra direttore d’orchestra e prima fila dell’orchestra, utilizzo di una vaschetta per la raccolta della condensa per gli ottoni e distante di almeno 1 metro tra i cantanti e/o componenti del coro e di almeno 2 metri tra le file del coro e gli altri soggetti presenti sul palco, distanze riducibili solo ricorrendo a barriere fisiche; le produzioni teatrali e di danza, anche qui no all’uso promiscuo dei camerini, abiti di scena personali e uso della mascherina tutte le volte che non è possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro e le  produzioni cinematografiche per cui si fa riferimento alle norme e alle misure di carattere generale indicate per le produzioni teatrali e di danza, opportunamente adattate alla specificità dei set cinematografici.

Leggi Ordinanza completa.

 

Aggiornamento del 25 agosto 2020

Il presidente Bonaccini ha firmato un'ordinanza regionale in cui si dispone per i residenti o domiciliati nella nostra regione che rientrano in Emilia-Romagna da Grecia, Croazia, Malta e Spagna, oltre al già vigente obbligo di informare del proprio arrivo i competenti uffici dei Dipartimenti di Sanità Pubblica della USL di residenza, anche attraverso la piattaforma di cui al sito http://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero, per essere sottoposti entro 48 ore a test molecolare da tampone rinofaringeo, l’obbligo, sia per il periodo precedente il test che per quello intercorrente tra l’esecuzione del tampone e la disponibilità dell’esito analitico, di osservare in modo scrupoloso le misure igienico sanitarie, procedendo all’isolamento fiduciario solo a fronte di test con esito positivo;

Leggi l'Ordinanza completa.

 

Aggiornamento del 17 agosto 2020

Firmata nuova ordinanza del Ministero della Salute: sospensione attività di ballo

 lunedì 17 agosto 2020

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede: 
-Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico.

-Obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18:00 alle 6:00 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento. 

E' possibile consultare l'ordinanza

 

Firmata nuova ordinanza regionale: linee guida discoteche

Il Presidente Stefano Bonaccini ha firmato una nuova ordinanza con disposizioni che hanno modificato le linee guida regionali per discoteche, prevedento un numero massimo di persone non superiore al 50% della capienza massima normalmente autorizzata e obbligo di indossare sempre la mascherinaanche durante il ballo.

Il decreto prevede la chiusura immediata del locale, senza alcun rimando ad ulteriori pratiche amministrative, se viene accertato dagli organi di vigilanza il mancato rispetto delle norme fissate.

Le indicazioni si applicano alle discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all?intrattenimento danzante (in particolar modo serale e notturno).

Le indicazioni vanno integrate, in funzione della presenza di ulteriori attività complementari nello specifico contesto, con le misure previste per dette attività dagli specifici protocolli regionali, per quanto compatibili.

In particolare, si fa riferimento alle indicazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet), alla pulizia e disinfezione e al Protocollo di regolamentazione delle attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi.

E' possibile consultare l'ordinanza e le linee guida discoteche.

 

Aggiornamento del 14 agosto 2020

AUSL: comunicazione per chi rientra in Italia da Croazia, Grecia, Malta o Spagna.

Nuova ordinanza del Ministero della Salute per chi in queste ore e in questi giorni rientra in Italia da Croazia, Grecia, Malta o Spagna.
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, chiunque entri in Italia e nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso ha soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, anche se asintomatico, è obbligato a comunicare il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’AUSL e a sottoporsi al tampone.

QUI  è possibile consultare l'ordinanza. 
In attesa di sottoporsi al test presso l’AUSL, le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 
Per informazioni, contattare l’AUSL della Romagna ai numeri 0547 352090 e 338 3542508.
La comunicazione del proprio rientro in Italia va fatta compilando il modello apposito e inviandolo via e-mail all'indirizzo: rientroviaggi.ce@auslromagna.it

QUI è possibile scaricare il modello di autocertificazione da compilare e inviare all'AUSL.

Di seguito le raccomandazioni per le persone a cui è stato disposto l'isolamento domiciliare per rischio di infezione da COVID-19:
La persona in isolamento e la famiglia devono aderire alle seguenti raccomandazioni per tutto il periodo in cui è stato disposto l’isolamento da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica:
Posizionamento e contatti della persona in isolamento
• Assicurare che sia raggiungibile al telefono cellulare o fisso
• Riservare alla persona in isolamento una stanza e un bagno non condivisi con altre persone, dove sia possibile ventilare spesso (es.: aprire spesso le finestre).
• Gli altri membri della famiglia devono abitare in stanze diverse e usare un altro bagno.
• E’ preferibile che uno solo dei conviventi abbia contatti con la persona in isolamento, possibilmente rispettando una distanza di almeno 2 metri.
• Evitare gli spostamenti della persona in isolamento all’interno dell’abitazione in caso ci siano persone conviventi
• Se vive da solo deve farsi portare generi alimentari o altri oggetti necessari a domicilio.
Mascherine e igiene respiratoria
• Sia la persona in isolamento sia chi se ne prende cura devono indossare una mascherina chirurgica ben aderente al viso quando si trovano nella stessa stanza.
• Le maschere non devono essere toccate o manipolate durante l'uso. Se la maschera si bagna o si sporca di secrezioni, deve essere cambiata immediatamente. Dopo l'uso deve essere eliminata e deve essere eseguita l'igiene delle mani.
• Tutti gli abitanti della casa, soprattutto le persone in isolamento, devono coprire la bocca e il naso durante tosse e starnuti con mascherina chirurgica, con fazzoletti di carta o con l’interno del gomito e in seguito eseguire ogni volta l’igiene delle mani.
Igiene delle mani
• Eseguire l'igiene delle mani dopo ogni contatto con le persone in isolamento o il loro ambiente circostante.
• L’igiene delle mani dovrebbe essere eseguita anche prima e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni volta che le mani sembrano sporche.
Se le mani non sono visibilmente sporche, utilizzare il gel a base di alcool eseguendo sfregamento delle mani. Quando le mani sono visibilmente sporche eseguire l'igiene delle mani usando acqua e sapone. 

• Dopo l’igiene delle mani con acqua e sapone, utilizzare preferibilmente asciugamani di carta usa e getta.
• Evitare il contatto diretto con fluidi corporei, secrezioni respiratorie e liquidi biologici (urine, feci, saliva sangue...) della persona in isolamento.
• Utilizzare guanti monouso per fornire assistenza sanitaria e praticare igiene corporea alla persona in isolamento. Lavarsi le mani prima e dopo aver rimosso i guanti.
Rifiuti
• Tutto il materiale di rifiuto generato da persone in isolamento e conviventi deve essere collocato in contenitore dedicato e chiuso nella stanza della persona in isolamento fino a prima dello smaltimento con gli altri rifiuti domestici (es.: fazzoletti utilizzati, guanti, tessuti, maschere, asciugamani usa e getta ecc.).
• Il materiale di rifiuto va conferito nei raccoglitori di rifiuti indifferenziati.
Pulizia locali e biancheria
• Pulire e disinfettare quotidianamente le superfici più frequentemente toccate come comodini, testate e pediera del letto e altri mobili della camera da letto, usando un normale disinfettante domestico contenente soluzione di candeggina diluita.
• Pulire e disinfettare le superfici del bagno e della toilette almeno una volta al giorno e dopo ogni utilizzo della persona in isolamento con un normale disinfettante domestico contenente una soluzione di candeggina diluita.
• Dopo l’uso del WC chiudere sempre con la tavoletta prima di azionare lo scarico, per evitare aerosol.
• La biancheria della persona in isolamento in attesa di essere lavata va riposta con cautela in un sacchetto chiuso, evitando il contatto diretto con la propria pelle e i propri vestiti. Non agitare la biancheria per arieggiarla.
• Lavare vestiti, lenzuola, asciugamani e teli da bagno in lavatrice a 60–90° C (meglio 90°C) con uso di comune detersivo e asciugare accuratamente.
• Tenere i guanti e la mascherina durante le operazioni di lavaggio biancheria e vestiti, di disinfezione e igiene dei locali.
• Le stoviglie utilizzate dal caso sospetto si possono lavare in lavastoviglie o a mano con acqua calda e detergente.
Ulteriori informazioni per membri della famiglia conviventi e persone in isolamento per rischio d’infezione
• Tutti i membri della famiglia conviventi devono essere considerati contatti e la loro salute deve essere monitorata.
• I conviventi di un malato o una persona in isolamento per rischio d’infezione (quarantena preventiva) dovranno misurarsi la temperatura 2 volte al giorno e, in aggiunta, qualora avessero la sensazione di avere la febbre. La temperatura va misurata almeno 4 ore dopo l’assunzione di farmaci antipiretici.
• Se i conviventi di un malato o una persona in isolamento per rischio d’infezione (quarantena preventiva) hanno febbre, tosse o altri sintomi respiratori telefonare immediatamente al medico o al 118 e restare a casa fino a quando non si ricevono disposizioni. In nessun caso dovranno andare direttamente in ambulatorio o al Pronto Soccorso.
• I conviventi devono ridurre al minimo i contatti sociali, i contatti di lavoro e i viaggi fino a indicazioni diverse del Dipartimento di Sanità Pubblica.

QUI è possibile scaricare le raccomandazioni in caso di isolamento domiciliare

 

Aggiornamento del 12 agosto 2020

Il Presidente Stefano Bonaccini ha firmato una nuova ordinanza con disposizioni circa il rientro dall’estero in Emilia-Romagna di assistenti familiari, lavoratori stranieri.

scarica l'allegato

 

Aggiornamento del 25 maggio 2020

Firmato il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 87 del 23/5/2020: ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.

scarica l'allegato

 

Aggiornamento del 22 maggio 2020

Firmata nuova ordinanza regionale, riapertura anticipata delle attività balneari.

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato una nuova ordinanza in vigore da sabato 23 maggio.

Da  sabato 23 maggio infatti, potranno riprendere l'attività gli stabilimenti balneari.

Da lunedì 25 maggio aprono piscine e palestre. Vietato qualsiasi tipo di assembramento dei clienti all’ingresso delle strutture.

In allegato è possibile consultare l'ordinanza.

 

Aggiornamento del 19 maggio 2020

Da lunedì 18 maggio potranno riaprire le attività economiche e gli esercizi commerciali.

La Regione Emilia-Romagna ha condiviso dei protocolli di sicurezza con associazioni di categoria, imprese, sindacati ed enti locali di ogni comparto (commercio, ristorazione, turismo, stabilimenti balneari, alberghi, strutture ricettive e ricreative, servizi alla persona). Contengono linee guida e indicazioni operative che salvaguardino la salute di operatori economici, lavoratrici e lavoratori, clienti e persone, permettendo lo svolgimento in sicurezza delle attività stesse e la prevenzione della diffusione del coronavirus.

I protocolli regionali sono del tutto conformi agli indirizzi sui quali Governo e Regioni hanno raggiunto l’accordo. 

Clicca QUI per consultare e scaricare i protocolli

Linee Guida fase 2

Anci rilascia le linee guida per orientarsi durante la fase 2

Clicca QUI per scaricare le linee guida

 

Aggiornamento del 18 maggio 2020

Firmata nuova ordinanza regionale, riapertura delle attività.

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato una nuova ordinanza che entrerà in vigore da domani, 18 maggio.

Visite ai congiunti fuori regione, apertura palestre e dei centri estivi per minori.
Ecco le riaperture previste:

-Da domani lunedì 18 maggio: negozi, mercati, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, tatuatori, alberghi, strutture ricettive all’aria aperta. 

-Nel rispetto delle linee guida nazionali, apriranno anche musei, biblioteche, archivi, complessi archeologici e monumentali.

-Da lunedì 25 maggio: gli stabilimenti balneari, palestre, piscine, centri sportivi (anche per allenamenti di squadra); attività corsistiche; centri sociali e circoli ricreativi; parchi tematici, di divertimento e luna park (per tutte queste attività servirà prima l’adozione di uno specifico protocollo regionale per ognuna).

-Dall’8 giugno, sempre previa adozione di uno specifico protocollo regionale, potranno ripartire i centri estivi e per i minori di età superiore a tre anni.

-Da lunedì 18 maggio, inoltre, cessano tutte le limitazioni alla circolazione dentro il territorio regionale, consentiti gli spostamenti delle persone fisiche anche oltre i confini regionali tra territori comunali o provinciali limitrofi per la visita ai congiunti (previa comunicazione dei sindaci al Prefetto).

-Confermato l'obbligo della mascherina, così come quello di rispettare il distanziamento sociale.

scarica l'ordinanza

 

Aggiornamento del 15 maggio 2020

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna

scarica il documento

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA’ DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna

scarica il documento

 

Aggiornamento del 14 maggio 2020

Da lunedì 18 maggio potranno riaprire le serrande tutti i negozi al dettaglio, bar, ristoranti, parrucchieri, barbieri, estetica e della cura della persona, tatuatori.

Ecco intanto le prime linee guida della Regione Emilia-Romagna condivise con gli operatori dei vari settori - per la riapertura, in in sicurezza, di:

-Negozi, mercati e fiere scarica linee guida per negozi

-Ristoranti, pizzerie, bar, piadinerie, paninoteche ed altri esercizi di alimenti e bevande scarica linee guida per ristoranti, bar ecc..

 

Aggiornamento del 7 maggio 2020

Nuova ordinanza della Regione Emilia-Romagna, in vigore da giovedì 7 maggio:

Gli spostamenti per raggiungere le seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni o velivoli di proprietà per attività di manutenzione e riparazione, vengono consentiti nell’intero territorio REGIONALE e non più solo in quello provinciale. Per tutti, resta l’obbligo di rientro in giornata.

Gli spostamenti per svolgere individualmente attività sportiva o motoria all'aperto (come per esempio ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione) potranno avvenire in ambito REGIONALE, sempre rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività.

Le visite ai congiunti e la stessa attività motoria e sportiva - oltre che gli stessi spostamenti per arrivare alle seconde case, camper e roulotte, imbarcazioni e velivoli di proprietà, sempre e solo per le attività consentite – potranno avvenire anche insieme a persone conviventi, non solo individualmente.

L’attività sportiva è consentita anche all’interno di strutture e circoli sportivi se svolta in spazi all’aperto, purché consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti (un esempio su tutti, il tennis in campi appunto all’aperto).

Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture in questione compreso quello di spogliatoi, palestre, piscine e luoghi di socializzazione.

scarica l'ordinanza regionale n.75 del 6/05/2020

 

Aggiornamento del 4 maggio 2020

Da lunedì 4 maggio, entriamo nella fase 2.

A Gambettola riapriamo il Cimitero, i parchi, le aree verdi, gli orti comunali, l’area sgambamento cani.

Vi annunciamo queste riaperture ma, allo stesso tempo, vi ricordiamo che dovranno essere rispettate regole ben precise.

-No assembramenti; rispetto della distanza interpersonale.

-Attività motoria consentita se individuale e con una distanza interpersonale di un metro;

-Attività sportiva con distanza di 2 metr...i.

-Diventano obbligatorie le mascherine nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all’aperto, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.

È disponibile il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

In allegato è possibile scaricare il modulo aggiornato.

Accogliamo queste nuove misure che ci permettono di tornare a vivere i nostri luoghi all’aperto come i parchi, ma con la massima cautela, buon senso nel rispetto e tutela della salute di tutti.

 

Aggiornamento del 2 maggio 2020

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha firmato una ordinanza in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria al fine di evitare assembramenti in luoghi pubblici.

-È consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio provinciale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;

-È consentita l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

-È consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;

-È consentita la riapertura di parchi e giardini. Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

-È consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;

-È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;

-È consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale;

-Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano i contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

-Sono consentiti tutti gli spostamenti come definiti dall’art. 1 lett. a) del dpcm del 26 aprile 2020. Gli spostamenti per situazioni di necessità sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale. I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi;  Gli spostamenti per incontrare congiunti sono consentiti in ambito regionale;

-È obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;

-Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti;

-Sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresi la battigia;

-I servizi di trasporto pubblico dovranno rimodulare l’offerta in considerazione della riapertura di parte delle attività produttive nel territorio emiliano-romagnolo.

E' possibile scaricare l'ordinanza.

 

Aggiornamento del 29 aprile 2020

Firmata nuova ordinanza regionale per lo svolgimento delle attività di manutenzione di imbarcazioni

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha firmato una ordinanza in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria al fine di evitare assembramenti in luoghi pubblici.

Da mercoledì 29 aprile, in tutta l’Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini, è consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio provinciale per raggiungere le imbarcazioni e i velivoli di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene assicurando il rientro in giornata presso l’abitazione abituale; è consentito ai proprietari la possibilità di portare le imbarcazioni ai cantieri navali per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri stessi; sono consentite alle imprese del settore edilizio le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri negli stabilimenti balneari sia su demanio pubblico che su proprietà private, nelle strutture ricettive, negli impianti termali, nei parchi tematici ed all’interno dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali.

E' possibile scaricare l'ordinanza in allegato.

 

Aggiornamento del 28 aprile 2020

Firmata nuova ordinanza regionale, ripristinata l'erogazione di prestazioni sanitarie non urgenti

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha firmato una ordinanza in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria al fine di evitare assembramenti in luoghi pubblici.

Da martedì 28 aprile 2020 sarà ripristinato il servizio di erogazione di prestazioni anche programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario pubblico e privato dell'Emilia-Romagna, precedentemente sospese a causa dell’emergenza Covid-19. 

E' possibile scaricare l'ordinanza in allegato.

 

 

Aggiornamento del 27 aprile 2020

Sintesi conferenza stampa di Giuseppe Conte sulla “Fase 2”. Da lunedì 27 aprile, potranno ripartire:

-le imprese e i distretti del settore manifatturiero la cui attività sia rivolta prevalentemente all’export;

-le aziende del comparto costruzioni per i soli cantieri di opere pubbliche su dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria.

-Dal 4 MAGGIO potranno riprendere la loro attività tutte le imprese manifatturiere, quelle di costruzioni e l'edilizia (ed il commercio all'ingrosso funzionale a queste attività).

Sempre dal 4 MAGGIO (con obbligo di autocertificazione):

-si potranno incontrare i congiunti (anche anziani, ma indossando la mascherina);

-sarà consentito riprendere le attività motorie all'aperto a distanza di almeno un metro;

-saranno permesse l'attività motoria con i figli e le passeggiate con persone non autosufficienti;

-chi è rimasto bloccato dal lockdown nelle città in cui studia o lavora potrà rientrare nel luogo di domicilio o di residenza;

-sarà inoltre possibile tornare a celebrare i funerali, ma soltanto alla presenza dei familiari più stretti (non più di 15 persone).

-Dal 18 MAGGIO sarà consentita la riapertura dei negozi al dettaglio.

-Dall’ 1 GIUGNO sarà consentita la ripresa delle attività di bar e ristoranti (che da domani possono iniziare a effettuare vendita di cibo da asporto) e di tutte quelle rivolte alla cura della persona (saloni di bellezza, parrucchieri, centri estetici, ecc.).

scarica il DPCM del 26/04/2020

 

Aggiornamento del 27 aprile 2020

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha firmato una ordinanza in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria al fine di evitare assembramenti in luoghi pubblici.

Da lunedì 27 aprile, in tutta la Regione: 

-È consentita la vendita di cibo da asporto (take away) da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte di attività artigianali (ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, piadinerie, pizzerie al taglio), ma solo dietro ordinazione on-line o telefonica e in maniera contingentata, per evitare assembramenti all'esterno del locale e la presenza di non più di un cliente all'interno. Negli esercizi attrezzati, il ritiro potrà avvenire anche dall’auto. L’ordinazione non potrà in alcun modo essere consumata sul posto.

-Via libera all’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, per appuntamento, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

-Inoltre l'ordinanza prevede, sempre dal 27 aprile, la cessazione di tutte le misure ulteriormente restrittive attualmente in vigore nella provincia Rimini e a Medicina.

E' possibile scaricare l'ordinanza in allegato.

 

Aggiornamento del 23 aprile 2020

Firmata nuova ordinanza regionale.

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha firmato una ordinanza in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria al fine di evitare assembramenti in luoghi pubblici.

Fra le principali novità valide in tutto il territorio regionale, dal 23 aprile al 3 maggio saranno consentite alcune attività come la cura degli orti, ma senza spostarsi fuori dal comune di residenza, o il taglio della legna per autoconsumo - sempre all’interno del proprio comune -, o la vendita di prodotti florovivaistici (semi, piante, fiori). Restano sospesi tutti i giorni tutti i mercati, fatta eccezione per quelli a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari che si svolgano all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati.

E' possibile scaricare l'ordinanza in allegato.

 

Aggiornamento del 13 aprile 2020

Firmata nuova ordinanza regionale di proroga delle misure fino al 3 maggio 2020

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha firmato una ordinanza in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria al fine di evitare assembramenti in luoghi pubblici.

SONO CONFERMATE fino al 3 maggio 2020

-CHIUSURA al pubblico di parchi e giardini pubblici.

-DIVIETO di uso della bicicletta e spostamenti a piedi se non per le sole motivazioni ammesse: lavoro, salute, altre esigenze di primaria necessità (come gli acquisti di generi alimentari).

E' possibile scaricare l'ordinanza in allegato.

Firmato il DPCM 10 Aprile

Il Presidente Conte ha firmato il dpcm con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile, sarà inoltre consentita l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e dell'industria del legno.

E' possibile consultare il decreto in allegato.

 

Aggiornamento del 10 aprile 2020

Da martedì 14 aprile saranno erogati i buoni spesa ai primi cittadini beneficiari.

Gli assegnatari dei buoni potranno quindi fare la spesa di alimenti presso i negozi convenzionati. I buoni saranno attivati da martedì prossimo sulle tessere sanitarie dei beneficiari e fungeranno da mezzo di pagamento.

I cittadini beneficiari riceveranno un SMS, ossia un messaggio sul proprio telefono, valido come avviso di attivazione del buono.

A Gambettola i negozi convenzionati presso i quali sarà possibile fare spesa e pagare con tessera sanitaria sono:

-FAMILA GAMBETTOLA (V.Buozzi, 77 e V. del Lavoro, 14)

-MACELLERIA FARINA

-BAR MALATESTA

-FORNO FARABEGOLI

-COAL GESTIONI SRL

Ricordiamo che c'è ancora tempo fino al 15 APRILE per presentare domanda per i buoni spesa. La domanda compilata va trasmessa all'indirizzo PEC dell'Unione Rubicone Mare: protocollo@pec.unionerubiconemare.it

Coloro che non riescono a inviare la domanda in modalità online, possono recarsi all'Urp/Sportello al Cittadino assicurandosi, prima di presentarsi, dell'orario di apertura effettuato, contattando l'ufficio comunale telefonicamente:

0547 45340 (Ufficio Accoglienza Comune di Gambettola)

oppure il 347 6971223 (sportello sociale)

 

Aggiornamento del 9 aprile 2020

Firmato decreto in sostegno alle imprese:

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti

2. Misure per garantire la continuità delle aziende

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

4. Misure fiscali e contabili

5. Ulteriori disposizioni

E' possibile consultare il decreto in allegato.

 

Aggiornamento del 7 aprile 2020

PARCO FELLINI INDIVIDUATO COME "SPAZIO SICURO ALL'APERTO" PER LE FAMIGLIE DI RAGAZZI AUTISTICI.

L'Amministrazione comunale comunica che, di concerto con l'Ausl Romagna, è stato individuato il parco Fellini come "spazio sicuro all'aperto" per le famiglie di ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico che necessitano quotidianamente di un'area all'aperto. Per alcuni bambini/ragazzi infatti interrompere la rassicurante quotidianità non è solo un disagio, ma è un vero proprio trauma: si tratta di ragazzi con autismo, caratterizzati spesso da iperattività, per i quali vedersi privati della vita di scuola, degli appuntamenti di socialità legati anche alla terapia rappresenta una sofferenza il più delle volte impossibile da alleviare. Abbiamo quindi cercato di rispondere a un'esigenza urgente per queste famiglie individuando un'area verde, all'aperto, a cui accedere in totale sicurezza. Saranno garantite tute le norme igienico sanitarie necessarie.

N.B.: Il Parco Fellini sarà quindi accessibile per queste famiglie e ragazzi e invitiamo quindi i cittadini a far sì che gli eventuali accessi al Parco siano solo quelli consentiti e che rientrano in questa casistica. Anche pensando a queste famiglie e ai loro ragazzi e più in generale per difendere le persone più vulnerabili e più fragili, noi tutti abbiamo l’obbligo morale di restare a casa.

 

Aggiornamento del 6 aprile 2020

Firmata nuova Ordinanza regionale, proroga chiusura parchi pubblici n.58 del 4/04/2020:

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha firmato una ordinanza (n. 58 del 4 aprile 2020) in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria al fine di evitare assembramenti in luoghi pubblici.

SONO CONFERMATE:

-CHIUSURA al pubblico di parchi e giardini pubblici

-DIVIETO di uso della bicicletta e spostamenti a piedi se non per le sole motivazioni ammesse: lavoro, salute, altre esigenze di primaria necessità (come gli acquisti di generi alimentari).

-NUOVE RESTRIZIONI VALIDE FINO AL 13 APRILE:

Escluse passeggiate, jogging o attività motorie di altro genere.

Nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o per le esigenze fisiologiche dell’animale di compagnia, resta confermato L'OBBLIGO a restare in PROSSIMITÀ della propria abitazione.

consulta il documento

 

Aggiornamento del 5 aprile 2020

Firmata nuova Ordinanza regionale del 03/04/2020 in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata.

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha firmato una ordinanza in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata.

consulta il documento

 

Aggornamento del 4 aprile 2020

Il Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha firmato una ulteriore ordinanza confermando fino al 13 aprile le misure restrittive già in vigore nella Regione Emilia-Romagna.

-Confermata la chiusura di tutte le attività che effettuano somministrazione di alimenti e bevande. Consentita la sola consegna a domicilio (come da Dpcm 11 marzo).

-Le strutture ricettive alberghiere restano attive (come da Dpcm 22 marzo)

-Chiuse le strutture ricettive all’aria aperta ed extralberghiere.

-Chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza.

-Consentito l’accesso al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza anche nelle relative aree di concessione e pertinenza.

-Sospesi tutti i giorni i mercati. Restano sospese tutte le attività di vendita al dettaglio e all’ingrosso, anche di generi alimentari e anche i supermercati. Restano aperti solo farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi (limitatamente ai generi di monopolio) e distributori.

-Chiusi al pubblico i cimiteri comunali. Garantiti solo i servizi di inumazione e tumulazione.

consulta il documento

 

Aggiornamento del 2 aprile 2020 2020

Il Presidente Conte ha firmato un nuovo Dpcm che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.

Vengono rinnovate tutte le limitazioni agli spostamenti e la chiusura delle attività non essenziali.

E' possibile consultare il DPCM in allegato.

 

Aggiornamento del  1° aprile 2020

Da oggi, mercoledì 1 aprile, è possibile presentare la domanda per i buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.

per scaricare il modulo della domanda  vedi sotto alla voce allegati
per scaricare 
informativa buoni spesa vedi sotto alla voce allegati
 

Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti

La circolare del Viminale chiarisce alcuni aspetti dei decreti precedenti. 

In particolare il testo chiarisce il punto secondo cui i figli possono fare una passeggiata con uno dei genitori nei pressi della propria abitazione perché si tratta di un’attività motoria e non di uno sport all’aperto. In particolare nel documento viene evidenziato che «è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione».
" D.P.C.M. 22 marzo 2020 - Nuove misure sulle attività produttive industriali e commerciali
Com'è noto, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 dispone nuove misure sulle attività produttive industriali e commerciali.
I titolari/legali rappresentanti delle attività produttive interessate, dovranno far pervenire, alla casella di posta elettronica certificata prototocollo.preffc@pec.interno.it , utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito istituzionale di questa Prefettura :
1) le comunicazioni relative alla prosecuzione delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui all'allegato 1 del medesimo D.P.C.M. e/o dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui all'art. 1 della legge n. 146/1990 ( Modello 1 );
2) le comunicazioni relative alla prosecuzione degli impianti a ciclo produttivo continuo presenti in provincia, indicando il grave pregiudizio o il pericolo di incidenti derivanti dall'interruzione dell'attività ( Modello 2 );
3) la richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché delle altre attività aventi rilevanza strategica nazionale ( Modello 3 ).
La Prefettura di Forlì-Cesena è competente solo per le attività produttive ubicate sul territorio della Provincia di Forlì-Cesena.
Per le attività già espressamente autorizzate dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, nonché dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, non è necessario compiere nessun adempimento formale.
Alle aziende che hanno già inviato le suddette comunicazioni sarà trasmesso, a cura di questa Prefettura, copia del modello da restituire debitamente compilato."
La notizia e i modelli si trovano al link

 

Aggiornamento al 24 marzo 2020

Vademecum del giorno.

Vietato spostarsi da un comune all'altro con mezzi pubblici e privati: ci si può spostare solo per motivi di comprovate esigenze  lavorative,  salute o assoluta urgenza.

La Circolare del Ministero dell'interno dice che sono consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere. Tradotto con esempi pratici: gli abitanti di Bulgarnò e Bulgaria possono venire a Gambettola a fare la spesa. E' sufficiente dimostrare che il negozio è geograficamente più vicino rispetto a quello nel loro territorio comunale.

Qui il nuovo modulo autocertificazione: https://www.interno.gov.it/…/nuovo_modello_autodichiarazion

 

Aggiornamento del 23 marzo 2020

sospensione delle attività produttive industriali e commerciali dal 25 marzo, sono sospesi tutti i mercati compresi quelli alimentari, domenica chiusi i supermercati.

bollo auto: rinviato al 30 giugno il pagamento in scadenza a marzo e aprile

Attenzione ai contagi interfamiliari

Il Ministero della Salute spiega che mai come ora è fondamentale che la responsabilità individuale diventi responsabilità familiare per evitare l'aumento dei contagi. Leggi le indicazioni  https://bit.ly/Covid19_contagifamiliari

 

Aggiornamento 22 marzo 2020

Pubblicato il Nuovo Decreto. 

Da lunedì mattina chiusura di tutte le attività produttive non essenziali, per il momento fino al 3 aprile.

-ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI ALL’INGROSSO: TUTTE SOSPESE ad ECCEZIONE di quelle indicate nell'allegato (la attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoroagile). Per le imprese le cui attività sono sospese c’è tempo fino a mercoledì 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione e al completamento delle consegne (dopo quella data possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile).

-E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici e di prodotti agricoli e alimentari

-per quanto riguarda uffici pubblici e di professionisti non cambia nulla rispetto a prima: rimangono aperti con le limitazioni già previste;

-ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: resta fermo quanto disposto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo e dalle ordinanze regionali.

-SPOSTAMENTI: è VIETATO trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

DECRETO:  http://www.governo.it/…/coronavirus-firmato-il-dpcm-…/14363  

ALLEGATO: http://www.governo.it/…/covid-

 

Aggiornamento 19 marzo 2020 [nuova ordinanza regionale].

Da oggi, 19 marzo parchi e  giardini pubblici CHIUSI al pubblico 

L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti ESCLUSIVAMENTE per motivi di stretta necessità: 
- lavoro 
- ragioni di salute 
- acquisto di generi alimentari

Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (SOLO passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con il cane per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.

 Inoltre non è più consentita l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali che attraversano i centri abitati.

In mattinata passerà anche l’auto in paese per diramare questo messaggio!

 

Aggiornamento 18 marzo 2020

Ecco le specifiche sulla NUOVA ORDINANZA della Regione Emilia-Romagna che chiarisce ulteriormente su: SUPERMERCATI, TAKE-AWAY, SERVIZI ARTIGIANI PER LA CASA E LE AUTO, SANITÀ PRIVATA E STRUTTURE ALBERGHIERE

In vigore da oggi fino al 25 marzo.

-SUPERMERCATI, NEL WEEK END CONSENTITI SOLO SPAZI PER ALIMENTARI, FARMACIE E PARAFARMACIE

Le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi presenti all’interno dei centri commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. L’ordinanza precisa che in tali strutture deve essere consentito l’accesso solo agli spazi dedicati alla vendita dei prodotti riferiti alle attività autorizzate. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

-TAKE-AWAY: CONSUMO E ASPORTO NO, SÌ SOLO ALLE CONSEGNE A DOMICILIO

Sospese tutte le attività che prevedono la somministrazione e il consumo sul posto di alimenti e quelle che prev dono l’asporto, compresi i take-away, cioè gli esercizi che preparano pasti da portare via, come ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio. Per tutte queste attività resta CONSENTITO SOLO il servizio di consegna presso il DOMICILIO o la residenza del cliente, con la prescrizione, per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – che sia lo stesso esercente o una piattaforma – del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie.

-FERMI TUTTI I MERCATI ECCETTO LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Capitolo mercati: sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro.

-ALBERGHI, RISTORAZIONE CONSENTITA SOLO PER I CLIENTI CHE SOGGIORNANO

Restano consentite le attività di ristorazione all’interno di strutture ricettive come alberghi, residenze alberghiere, agriturismi e solo per i clienti che vi soggiornano.

-ESERCIZI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI: STOP BAR E RISTORAZIONE

Nel caso di esercizi nei quali vi sia contemporaneamente somministrazione di alimenti e

bevande e attività commerciali consentite come rivendita di tabacchi, di giornali o riviste, di beni alimentari, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa. Questo anche negli esercizi polifunzionali.

-SANITÀ PRIVATA, SOSPESE ATTIVITÀ PROGRAMMABILI E LE NON URGENZE

Anche nel sistema sanitario privato, così come avviene in quello pubblico, è sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti.

-CHIUSI GLI STABILIMENTI BALNEARI

Sono invece chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza. L’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di cantiere e lavorative in corso, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza, per esempio in vista della stagione estiva.

-IDRAULICI E MECCANICI AUTO: ATTIVITÀ CONSENTITA

Possono proseguire anche le attività necessarie di servizi alla casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.) e ai veicoli (gommisti, elettrauto, meccanici, carroattrezzi).

-REGIONE, NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DECISIONI IN VIDEOCONFERENZA

Per quanto riguarda la Regione, gli enti pubblici strumentali da essa vigilati, gli enti privati in controllo pubblico istituiti o partecipati dalla Regione stessa, possono, anche in deroga alle disposizioni che regolano il loro funzionamento, riunire i propri organi collegiali, anche in sede deliberante, con modalità telematiche che assicurino la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentano a tutti i partecipanti la possibilità immediata di visionare gli atti della riunione, intervenire nella discussione, scambiare documenti, esprimere il voto, approvare il verbale.

-PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, BAR/RISTORAZIONE INTERNA PER DIPENDENTI PRESENTI

E per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, possono disporre l’apertura degli esercizi di bar o ristorazione presenti all’interno per consentire ai dipendenti e agli operatori che svolgono attività indifferibili di poter usufruire del servizio durante i turni di lavoro.

Si informa la cittadinanza che per tutte le informazioni, aggiornamenti e consigli circa il nuovo coronavirus è possibile accedere al  sito dedicato  attivato dal Ministero della Salute.

Inoltre, la Regione precisa che è attivo il Numero verde regionale 800033033, al quale fare riferimento per ogni tipo di problema legato al Coronavirus. Inoltre è disponibile il numero nazionale 1500 ed il numero del Gruppo della Protezione Civile di Gambettola

347 6100517

Per ulteriori informazioni chiamare l'ufficio accoglienza al cittadino n. 0547/45207  dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Coronavirus e Uffici Comunali, comunicazioni importanti.

Nuovo Modulo Autodichiarazione per spostamenti

 

 

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