ICI
TRIBUTO VALIDO FINO AL 31.12.2011. DAL 2012 VEDI PAGINA I.M.U.
TRIBUTI – ICI -CHI PAGA
il proprietario dell’immobile
il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.
QUANDO SI PAGA
L’imposta si paga annualmente in due rate (16 GIUGNO E 16 DICEMBRE) tramite F24 oppure appositi bollettini disponibili presso l’Ufficio Tributi Comunale e gli Uffici Postali: il contribuente non riceve alcun avviso di pagamento, ma deve “SPONTANEAMENTE” versare l’imposta alle scadenze del 16 giugno e 16 dicembre salvo proroga al primo giorno feriale successivo qualora la scadenza cada in giorno festivo.
MODALITA’ PER IL VERSAMENTO
Il versamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Gambettola, deve essere eseguito utilizzando l’apposito bollettino di versamento sul c.c.p. 92728963 intestato a: “COMUNE GAMBETTOLA – I.C.I. SERVIZIO TESORERIA – PIAZZA II° RISORGIMENTO, 6 – 47035 GAMBETTOLA”, presso gli uffici postali o tutti gli sportelli bancari CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A..
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo
In alternativa può essere utilizzato il modello F24 nella sezione “ICI ed altri tributi locali” con i seguenti codici tributo:
– 3901 Imposta comunale sugli immobili (ICI) per abitazione principale;
– 3902 Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;
– 3903 Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili;
– 3904 Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati.
In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:
- nello spazio “codice ente/codice comune”, il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri; nel caso del Comune di Gambettola è D899;
- nello spazio “Ravv” barrare la casella se il pagamento di riferisce al ravvedimento operoso che esegue il contribuente per regolarizzare la propria posizione;
- nello spazio “Immob. Variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano, di conseguenza, la presentazione della dichiarazione di variazione;
- nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento di riferisce all’acconto;
- nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento di riferisce al saldo; se il pagamento è effettuato in unica soluzione, entro il 16 giugno, per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili interessati dal versamento del relativo rigo;
- lo spazio “rateazione” non deve essere compilato;
- Nello spazio “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento; nel caso in cui sia stata precedentemente barrata la casella “Ravv”, per il di ravvedimento operoso, indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;
- nello spazio “importi a debito versati” indicare l’ammontare del versamento che si vuole effettuare; nel caso di abitazione principale, indicare l’imposta al netto della detrazione per abitazione principale, da esporre nell’apposita casella in basso a sinistra denominata “detrazione ICI abitazione principale”.
- nello spazio “Totale G” riportare il totale degli importi a debito relativi a ciascun codice tributo (abitazione principale, terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati)
- lo spazio “Importi a credito compensati” va compilato esclusivamente nei casi in cui ci si avvalga della compensazione come prevista dall’art.art. 8 bis del REGOLAMENTO PER L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI E PER L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE che disciplina, in ottemperanza al disposto dell’art.1 COMMA 167 della L.296 del 27/12/2006, le modalità con le quali possono essere compensate, nell’ambito dei tributi locali, le somme a debito e a credito del comune, mediante la presentazione, entro il termine massimo di 15 giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione su modulo appositamente predisposto dal comune.
Tutte le informazioni in merito all’utilizzo e alla compilazione del modello F24 sono disponibili anche sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il versamento dell’imposta può avvenire in due rate, scadenti il 16 Giugno e il 16 Dicembre 2011: la prima pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata in riferimento agli immobili posseduti nell’anno 2011 e la seconda pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2011, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative all’anno in corso anziché di quelle in vigore nell’anno precedente come previsto dall’art.11 comma 3 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI in deroga a quanto previsto dall’art.10 comma 2 del D.Lgs.n.504/1992.
Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno 2010.
I contribuenti che fanno la dichiarazione dei redditi con il modello 730, hanno facoltà di utilizzare l’eventuale credito IRPEF risultante dalla dichiarazione per effettuare, con il mod.F24, il versamento dell’ICI dovuta per l’anno 2011.
ALIQUOTE
Le aliquote in vigore per il 2011 nel Comune di Gambettola, sono:
- ALIQUOTA RIDOTTA 5 per mille
- ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI (ordinaria) 7 per mille
- ALIQUOTA AREE FABBRICABILI (ordinaria) 7 per mille
- ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI 6 per mille
BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI
L’imposta si paga sulla base della rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- 100 per i fabbricati di categoria A, B, e C (escluso A/10 e C/1);
- 50 per i fabbricati di categoria A/10 e D;
- 34 per i fabbricati di categoria C/1;
- 140 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (immobili destinati a servizi di pubblico interesse, quali ad esempio: collegi e convitti, case di cura ed ospedali, caserme, uffici pubblici, scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, ecc.).
Per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale “D”, sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è costituita dal costo di acquisizione e dagli eventuali costi incrementativi, capitalizzati secondo i coefficienti approvati con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 marzo 2010 pubblicato sulla G.U. n.69 del 24/03/2010.
BASE IMPONIBILE PER I TERRENI AGRICOLI
L’imposta si paga sulla base del reddito dominicale del terreno risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutato del 25%.
BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI
L’imposta si paga sulla base del valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Presso l’Ufficio tributi sono disponibili le stime del valore delle aree dall’anno 1993 ad oggi.
Per l’anno d’imposta 2011 sono stati ri-determinati i valori delle aree deliberati con atto di Giunta Comunale n. 171 del 23/12/2011, sulla base dello studio sui valori medi unitari di mercato delle aree edificabili ai fini ICI ubicate nel territorio del Comune di Gambettola elaborato dall’Agenzia del Territorio.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 il decreto legge n. 93/2008 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie) che anche quest’anno esclude dall’applicazione dell’ICI l’abitazione principale (con relative pertinenze) e gli alloggi ad essa assimilati per disposizione regolamentare
In sintesi l’esclusione dall’Ici riguarda:
1)l’abitazione principale, intesa come abitazione dove il proprietario ha la sua residenza anagrafica.
2) le pertinenze dell’abitazione principale a condizione che siano accatastate come C6 (garage), C2(cantina), e che il proprietario le utilizzi in modo continuativo a servizio esclusivo della sua abitazione;
3) le abitazioni (e relative pertinenze) concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli), a condizione che il beneficiario dell’uso gratuito abbia nell’abitazione la propria residenza anagrafica;
4) le abitazioni (e pertinenze) di proprietà di anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’abitazione non sia data in locazione a terzi;
5) le abitazioni (e pertinenze) delle cooperative edilizie a proprietà indivisa effettivamente utilizzate quale abitazione principale di residenza dai soci assegnatari;
6) le abitazioni (e pertinenze) di proprietà degli Istituti autonomi Case Popolari (oggi ACER) regolarmente assegnati;
7) le abitazioni (e pertinenze) di proprietà, anche in quota, del coniuge separato/divorziato non assegnatario della ex casa coniugale, a condizione che questi non sia titolare di altro alloggio destinato a sua abitazione principale nel Comune di Gambettola;
8) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’ UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
Nel 2011, perciò, si deve continuare a pagare l’ICI con l’aliquota ridotta e/o la detrazione per abitazione principale deliberata dal Comune di Gambettola, in tutti i casi diversi da quelli indicati, ad esempio: le abitazioni principali solo se
rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
l’abitazione non locata sia posseduta da soggetti che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio;
l’immobile sia concesso in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3, dell’art.2, della Legge 9 dicembre 1998, n.431;
l’abitazione non locata sia posseduta da cittadini italiani, residenti all’estero per motivi di lavoro;
in questi casi la detrazione per abitazione principale non opera nel caso di cui alla lettera c)
Viene inoltre riconosciuta ALIQUOTA RIDOTTA AL 5 PER MILLE
1) alle unità immobiliari classificate o classificabili C/1 (negozi, botteghe) e C/3 (laboratori artigianali), destinate ed utilizzate direttamente o date in affitto con regolare contratto registrato, ove si svolgono attività commerciali e/o artigianali di nuove imprese, per i primi tre anni. L’attività deve aver avuto inizio non prima del 1 gennaio 2009.
Si applica l’aliquota ordinaria al 7 per mille:
- agli alloggi sfitti o tenuti a disposizione (seconde case);
- alloggi dati in affitto a mercato libero;
- tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni (ad esempio gli uffici, negozi, magazzini, capannoni);
Si precisa che il bollettino con il numero di conto corrente “c/c 92728963 intestato a “COMUNE DI GAMBETTOLA – I.C.I. – SERVIZIO TESORERIA – PIAZZA II° RISORGIMENTO, 6 – 47035 GAMBETTOLA (FC)” deve essere utilizzato per i versamenti Ici relativi, agli immobili situati nel Comune di Gambettola diversi dall’abitazione principale. Il versamento può essere eseguito presso gli uffici postali e tutti gli sportelli di CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A. Il pagamento può, inoltre, essere effettuato anche con il modello F24 presso gli sportelli bancari e gli uffici postali.
DICHIARAZIONE ICI
Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quegli eventi che comportano una modifica dei dati precedentemente dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta La dichiarazione ICI deve essere presentata nell’anno successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate solo per gli immobili variati nel corso dell’anno stesso. Se non si verificano variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
Per le successioni aperte a partire dal 25/10/2001, gli eredi ed i legatari che hanno presentato dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI.
Per le variazioni avvenute nell’anno 2010 la dichiarazione ICI può essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune di Gambettola, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2010, oppure può essere spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio.
La dichiarazione ICI non deve più essere presentata quando le variazioni immobiliari dipendono da atti per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il modello unico informatico (MUI). I notai utilizzano il MUI per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale degli atti relativi a diritti sugli immobili.
In particolare non deve più essere presentata la dichiarazione ICI quando le variazioni avvenute nel 2010 sono relative:
– agli atti di compravendita di immobili;
– agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, di diritti reali sugli immobili.
La dichiarazione ICI relativa alle variazioni del 2010 deve essere presentata per:
– gli immobili che godono di riduzioni dall’imposta: i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti;
– gli immobili che sono stati stato oggetto di locazione finanziaria;
– gli immobili che sono stati oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
– gli atti costitutivi, modificativi o traslativi del diritto che hanno avuto ad oggetto un’area fabbricabile;
– i terreni agricoli che sono divenuti area fabbricabile o viceversa;
– le aree che sono divenute edificabili in seguito alla demolizione del fabbricato;
– gli immobili che sono stati assegnati ai soci della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
– gli immobili che sono stati assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure quelli per cui è stata variata la destinazione ad abitazione principale;
– gli immobili che sono stati concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
– gli immobili che hanno perso oppure che hanno acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;
gli immobili che hanno acquisito oppure hanno perso la caratteristica della ruralità;
– i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
– gli immobili, già censiti in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, che sono stati oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio;
– gli immobili che sono stati oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA);
– gli immobili per cui è intervenuta una riunione di usufrutto;
– gli immobili per cui è intervenuta un’estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie;
– gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004;
– le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile che sono accatastate in via autonoma;
– gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
– gli immobili oggetto dell’acquisto o della cessazione di un diritto reale per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori);
– gli immobili che sono stati oggetto di vendita all’asta giudiziaria;
– gli immobili che sono stati oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
– gli immobili acquistati dal soggetto passivo di imposta antecedentemente al 1 gennaio 2010 che nel corso del 2010 sono diventati o hanno cessato di essere sua abitazione principale.
RIMBORSI
Il contribuente può chiedere il rimborso per le somme versate e non dovute entro CINQUE ANNI (art.1 COMMA 164 L.296 del 27/12/2006) dal giorno del versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto al rimborso, su modello predisposto dal comune.
Versamento omesso o tardivo
Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n° 471/97.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.
Ravvedimento (D.LGS. 18/12/1997 n.472 art.13 modificato dall’art.16 comma 5 del D.L. 29/11/2008 n.185 nonché dell’art.1, comma 20, lettera a) della legge 220/2010 con decorrenza 1° febbraio 2011)
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari, accertamenti, liquidazioni già notificati).
Il pagamento può avvenire anche con più versamenti in tempi diversi purché tutti siano effettuati entro il termine previsto.
Il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso modello di pagamento utilizzabile per i versamenti normali, nel quale deve essere barrata la casella “ravvedimento”.
Ravvedimento per omesso versamento
1. Nel caso di versamento effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3% dell’imposta omessa oltre agli interessi legali;
2. Nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza prevista ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui l’imposta doveva essere versata, si applica la sanzione del 3,75% dell’imposta omessa oltre agli interessi legali.
3. Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga il pagamento:
– dell’imposta o della differenza di imposta dovuta;
– degli interessi legali (*) (commisurati sull’imposta) maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
– della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.
Ravvedimento per la rettifica di errori ed omissioni, nelle dichiarazioni presentate.
Nel caso in cui si debba presentre una dichiarazione, che determina una maggiore imposta dovuta, in rettifica di quanto precedentemente dichiarato.
La regolarizzazione deve avvenire entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all’anno in cui è stata presentata, o non è stata rettificata, la dichiarazione infedele o errata (30 settembre 2011 per l’anno di imposta 2009).
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga la presentazione della dichiarazione rettificativa ed il pagamento:
– dell’imposta o della differenza di imposta dovuta;
– degli interessi legali (*) (commisurati sull’imposta) maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
– della sanzione del 6,25% sull’imposta versata in ritardo.
In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.
Deve essere indicata sul modello di dichiarazione l’annotazione che questa è presentata a seguito di ravvedimento operoso, deve inoltre essere allegata, alla dichiarazione stessa, copia dell’attestazione di avvenuto pagamento.
Ravvedimento per omessa dichiarazione
Presentazione di dichiarazione entro 90 giorni dal giorno di scadenza previsto dalla legge.
Il ravvedimento operoso, in questo caso, ha efficacia solo per l’anno di imposta antecedente a quello in cui viene presentata la dichiarazione.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga la presentazione della dichiarazione omessa ed il pagamento:
– dell’imposta o della differenza di imposta dovuta;
– degli interessi legali (*) (commisurati sull’imposta) maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
– della sanzione del 10% sull’imposta, con un minimo di Euro 4,00.
In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.
Deve essere indicato sul modello di dichiarazione l’annotazione che questa è presentata a seguito di ravvedimento operoso per omessa presentazione di dichiarazione, deve inoltre essere allegata, alla dichiarazione stessa, copia dell’attestazione di avvenuto pagamento.
(*) Saggio degli interessi legali:
3% dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 D.M. 12 dicembre 2007
1% dal 1° gennaio 2010 D.M. 4 dicembre 2009; 1,5% dal 1° gennaio 2011 D.M. 07 dicembre 2010
Il funzionario responsabile della imposta è stato individuato nella persona di Francesca Gabellini, Responsabile del Settore Economico Finanziario e Demografico.
DISCIPLINA LOCALE
Il Regolamento è disponibile alla sezione Regolamenti Ragioneria-Tributi
La Modulistica è disponibile alla sezione Modulistica ICI.
UFFICIO COMPETENTE: Tributi