TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 Autonomia del Comune
- Il Comune di Gambettola è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione, delle leggi e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
- Il Comune rappresenta la comunità di Gambettola nei rapporti con lo stato, con la regione, con la provincia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
- Il Comune di Gambettola: – ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria; – è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà; – svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale; – favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e di confronto su temi d’interesse della comunità locale; – assicura il libero accesso dei cittadini alle informazioni sulla attività dell’ente ed assume le misure idonee al pieno e paritario uso dei servizi pubblici.
- La Comunità di Gambettola fa proprio il principio fondante della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare tra le Nazioni e Stati relazioni amichevoli, fondate sul rispetto del diritto di autodeterminazione e a operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo. Il Comune di Gambettola promuove la fratellanza fra i popoli.
Articolo 2 Funzioni
- Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
- Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
- Il Comune attua forme di cooperazione tra enti proposal essay topics per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza organizzativa.
- Nella formazione della Giunta comunale, nelle commissioni, negli organi collegiali del Comune, nonchè negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune dovranno applicarsi criteri di scelta che consentano e promuovano la partecipazione di entrambi i sessi.
Articolo 3 Finalità
- In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi: a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui; b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale; c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali; d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale; e) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero; f) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune.
Articolo 4 Sede, stemma e gonfalone
- La sede comunale, è sita in piazza II Risorgimento n.6.
- Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, nella sede comunale.
- Il comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, assunti con deliberazione consiliare n.4 del 24.03.1954, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 27.04.1954, n.1813, Div. Gab.
- Il gonfalone deve essere accompagnato dal Sindaco o suo delegato. 5. L’uso e la riproduzione dello stemma sono vietati, fatta salva l’autorizzazione della Giunta per fini di pubblico interesse.
Articolo 5 Albo Pretorio
- Il Comune ha un Albo Pretorio, posto in luogo accessibile al pubblico, per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti a tale adempimento per legge, per statuto e regolamento.
- L’ufficio segreteria cura l’affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
Articolo 6 Statuto e regolamenti
- Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
- Lo Statuto e le sue modifiche sono adottati previa consultazione di apposita commissione.
- L’abrogazione totale dello Statuto è possibile soltanto con la contestuale approvazione del nuovo Statuto.
- Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
- I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettono in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi .